L’attività (sanitaria) del Biologo Nutrizionista è regolamentata dalla Legge istitutiva n. 396/1967, in particolare l’art. 3 afferma che sono oggetto della professione Biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. La giurisprudenza amministrativa conferma le competenze del Biologo, che nella sua attività professionale può:
determinare una dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche;
determinare diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi ecc. in relazione alla loro composizione e alle caratteristiche dei soggetti (età-sesso-tipo di attività ecc.);
determinare diete speciali in particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nasocomi ecc. (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305 e decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93)
L’art. 3 della Legge n. 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993 n. 362 consentono al Biologo di elaborare diete e quindi piani nutrizionali ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. In presenza invece di patologia il Biologo Nutrizionista può intervenire sempre in piena autonomia, previa diagnosi da parte del medico.
Il Biologo Nutrizionista pertanto può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011); in tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la modalità di assunzione.
Email:[email protected] Tel. 366 2410895 Ladispoli, Torre in Pietra (RM)